REQUISITI ACUSTICI PASSIVI
Con il DPCM 5.12.1997 il Legislatore ha previsto le caratteristiche costruttive e qualità dei materiali che devono essere impiegati nella costruzione dei nuovi edifici e finalizzati al contemimento dell'inquinamento acustico all'interno degli stessi (requisiti acustici passivi) per consentire per quanto possibile il cosiddetto confort acustico, ossia una situazione di benessere psicofisico. Cosa può fare il condomino costretto a sopportare vicini rumorosi?
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La giurispudenza negli anni successivi ha ritenuto che in caso non fossero stati rispettati i requisiti acustici passivi l'acquirente avesse la possibilità di chiedere al costruttore e al venditore il risarcimento del danno, rappresentato da una diminuzione del valore dell'immobile (con conseguente obbligo per il costruttore-venditore di pagare all'acquirente la somma di danaro corrispondente alla diminuzione). Con la legge n. 88/2009 art. 11 il Legislatore ha però disposto la sospensione della disciplina citata sui requisiti acustici passivi degli edifici nei rapporti tra costruttore o venditore ed acquirente. La norma ha però efficacia solo per il futuro per cui resta la possibilità in capo all'acquirente per il periodo pregresso di far valere le eventuali carenze dell'immobile.
A scanso di equivoci, si precisa che questa disciplina sui requisiti acustici passivi degli edifici non esclude naturalmente la possibilità per il soggetto disturbato dal rumore di un vicino di agire anche nei confronti di questo ed ottenere, se necessario in via giudiziale, la cessazione del rumore prodotto (si pensi ad esempio al suono di strumento musicale, al trascinamento di sedie e mobili, al televisore o radio a tutto volume, al cammminare con i tacchi) se questo supera la normale tollerabilità.
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Avv. Santo Durelli
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