SCHIAMAZZI NOTTURNI
La condotta di chi, mediante schiamazzi o rumori, in particolare notturni, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, commette il reato di cui all'art. 659 codice penale.
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Chi subisce questo tipo di fastidio, oltre ad una denuncia penale, può promuovere altre iniziative. La azione penale, infatti, mira essenzialmente a punire chi ha già commesso un fatto illecito. Al fine di prevenire ed evitare il protrarsi di certi comportamente disturbanti, soprattutto se si ripetono in determinati luoghi, a certe ore, in giorni particolari (pensiamo alla movida nelle grandi città) è opportuno formulare diffide, presentare esposti, prospettare azione di danni. Con l'avvertenza che in questo tipo di problematiche è bene coordinarsi ed unirsi con il maggior numero di persone (l'unione fa la forza, è una regola validissima per le liti acustiche), sarà più probabile che il problema esposto venga preso in considerazione
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Solo se aggiungi nel campo sottostante una breve descrizione del tuo problema acustico avrai anche qualche mia indicazione personalizzata al tuo caso.
Avv. Santo Durelli
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www.avvocatodurelli.it
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